SUPERBONUS/ RISPOSTA A INTERPELLO DELLE ENTRATE SU UNITÀ INDIPENDENTI E PERTINENZE

Le spese con tetti differenziati

Limiti di spesa modulati sulla tipologia degli interventi anche se fruiscono del 110%. Per ciascuna unità abitativa funzionalmente indipendente posseduta e relative pertinenze, infatti, 50 mila euro è la soglia per gli interventi di isolamento, 30 mila per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione, 96 mila per gli interventi antisismici. 54.545,45 per acquisto e posa in opera di infissi, 48 mila per gli impianti fotovoltaici e 3 mila per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.


Così l’Agenzia delle entrate nella recente risposta (n. 10) ad una istanza di interpello avente per oggetto l’individuazione delle soglie di spesa applicabili per gli interventi da eseguire congiuntamente su unità immobiliari funzionalmente indipendenti, ai sensi dell’art. 119 del dl 34/2020.


L’istante ha premesso di essere titolare di due unità immobiliari, funzionalmente indipendenti, di cui una (A/3) adibita ad abitazione principale su due piani (piano strada e piano terra) con una autorimessa (C/6) e una cantina (C/2) e la seconda (A/3) ad uso civile abitazione al piano primo.


Su ciascuna delle citate unità immobiliari, l’istante ha intenzione di eseguire una serie di interventi combinati, fruendo della detrazione maggiorata del 110%; si tratta, in particolare, del rifacimento della copertura dell’edificio (tetto), nel rispetto della normativa antisismica, della posa del cappotto termico, della sostituzione degli infissi e delle chiusure oscuranti, della sostituzione dell’impianto termico di pertinenza esclusiva di ogni singola unità, di installazione di un impianto fotovoltaico e dell’installazione di una infrastruttura per la ricarica dei veicoli elettrici.


L’istante, pertanto, chiede se sia applicabile la detrazione maggiorata del 110% agli interventi anzidetti e chiede ulteriori chiarimenti in ordine ai limiti di spesa (soglie), stante il fatto che si tratta di diverse tipologie di interventi per i quali talvolta si tratta di massimale di spesa e talvolta di massimale di detrazione.


Come di consueto, l’Agenzia delle entrate ripercorre tutta la disciplina di riferimento, ricorda i contenuti dell’art. 119 del dl 34/2020 e che le spese devono essere sostenute, per beneficiare del 110%, nell’intervallo tra l’1/07/2020 e il 31/12/2021, con possibilità di detrazione in cinque quote annuali o con possibilità alternativa di cessione o di ottenimento dello sconto in fattura, ai sensi del successivo art. 121 del medesimo dl 34/202, tenendo conto delle modalità indicate dai provvedimenti direttoriali (n. 283847/2020 e n. 326047/2020).


L’Agenzia delle entrate evidenzia, inoltre, come deve considerarsi funzionalmente indipendente l’unità immobiliare ovvero qualora la stessa sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica e per il riscaldamento di proprietà esclusiva e autonoma ovvero qualora la stessa unità immobiliare abbia uno o più accessi autonomi all’esterno (indicando diversi esempi) anche se non di proprietà esclusiva.


Quindi, trattandosi di un edificio dove le due unità immobiliari sono poste l’una sopra l’altra, l’agenzia ritiene che il contribuente possa accedere alla detrazione maggiorata del 110%, nel rispetto di tutte le condizioni prescritte e nel presupposto che le due unità siano funzionalmente indipendenti e destinate all’uso residenziale.


Passando, quindi, alla indicazione delle soglie, l’agenzia rimanda a due documenti di prassi (circ. 24/E/2020 e risoluzione 60/E/2020), non richiama la più recente (circ. 30/E/2020), ma conferma le seguenti soglie: euro 50 mila per gli interventi relativi all’isolamento termico, euro 30 mila per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione, euro 96 mila per gli interventi antisismici, euro 54.545,45 per l’acquisto e la posa in opera di infissi e schermature solari, euro 48 mila per l’installazione di impianti fotovoltaici ed euro 3 mila per le installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici; per tale ultimo intervento si ricorda, però, che la legge di bilancio 2021 ha introdotto nuovi limiti di spesa variabili


Infatti, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione, le nuove soglie sono determinate in euro 2 mila per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi, 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installano un numero massimo di otto colonnine ed euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installano un numero superiore a otto col
onnine.